data aggiornamento 22/09/2021
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
L’Ufficiale d’Anagrafe provvede alla regolare tenuta degli archivi anagrafici, invitando le persone a rendere le dichiarazioni attestanti le variazioni anagrafiche, ivi compresi i cambi di residenza e di indirizzo.
Il cambiamento di residenza ha come presupposto il trasferimento nel Comune della propria dimora abituale, intesa come centro dei propri affetti familiari, provenendo da un Comune diverso.
Il cambiamento di indirizzo è lo spostamento della dimora abituale all’interno del Comune ove si è già residenti.
Per famiglia, agli effetti anagrafici, s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, che occupano la stessa unità abitativa. Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.
La presenza/assenza di vincoli affettivi o di amicizia deve essere espressamente dichiarata all’atto della presentazione della pratica di variazione anagrafica.
Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche
La nuova disciplina riguarda:
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Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
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Iscrizione anagrafica dall’estero
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Cambio di abitazione all’interno del comune
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Emigrazione all’estero
MODALITA’
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica ministeriale dichiarazione di residenza – dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero , debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione prevista dalla legge, tramite una delle seguenti modalità:
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per RACCOMANDATA A/R da spedire al seguente indirizzo : COMUNE DI POGGIBONSI, Piazza Cavour 2, 53036 POGGIBONSI (SI)
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per FAX al n 0577986229
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per POSTA ELETTRONICA ai seguenti indirizzi:
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pec: comune.poggibonsi@postacert.toscana.it (solo da mail pec)
- mail:protocollo@comune.poggibonsi.si.it
(ATTENZIONE: la dimensione complessiva massima degli allegati non deve superare i 15Mb. Si consiglia di non inviare foto a colori, ma di scannerizzare la modulistica in B/N.)
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L’invio per posta elettronica (semplice o certificata) è consentito purché la richiesta sia firmata digitalmente o la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner (risoluzione consigliata 200dpi B/N) e accompagnata dalla copia di un documento di identità di tutti i maggiorenni. Si raccomanda di compilare tutti i campi necessari.
DI PERSONA
- recarsi presso l'URP per la consegna del modulo già compilato
Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
Qualora il trasferimento di residenza si riferisca ad un solo genitore con figli minori, alla dichiarazione di residenza dovrà essere allegata una dichiarazione di conoscenza del genitore del trasferimento di residenza di figlio minore o fornite le generalità e recapito per la comunicazione di avvio di procedimento con il modulo dichiarazione indirizzo altro genitore
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, dovrà contenere tutti i dati richiesti ed indicati nell’apposito modulo contrassegnati da asterisco [*]
Inoltre:
- I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’ Allegato A
- I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ Allegato B
Per agevolare l’aggiornamento dei dati d’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si invita a compilare l'apposito spazio previsto dalla modulistica. Nel caso in cui i dati siano errati o mancanti sarà necessario rivolgersi alla Motorizzazione civile.
Accedendo al sito www.ilportaledellautomobilista.it sarà possibile consultare lo stato dell’aggiornamento della propria residenza accedendo con i dati della patente o con quelli dei veicoli intestati (Dal 2 febbraio 2013, la patente non viene più aggiornata tramite l'apposizione del tagliando adesivo ).
LOTTA ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
Dal 29.3.2014 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 47/2014 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n. 80 chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’ immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Pertanto - pena irricevibilità della pratica – il richiedente dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione dell’alloggio, ovvero compilare la pag. 4 del modello ministeriale di dichiarazione di residenza.
Se il proprietario dell'immobile è diverso dal dichiarante, è necessario indicarne le generalità e recapito per la comunicazione di avvio del procedimento o presentare una dichiarazione di assenso del proprietario dell’alloggio .
TEMPI
- A seguito della dichiarazione ricevuta, l’Ufficiale d’Anagrafe registrerà entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse. Nel conteggio di 2 giorni lavorativi è da escludere la giornata del sabato.
- Entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni anagrafiche verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l’Ufficiale d’ Anagrafe comunicherà al cittadino l’eventuale esito negativo. Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non avrà ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considererà conclusa con esito positivo (silenzio-assenso).
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E CONSEGUENZE IN CASO DI
DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
Le nuove disposizioni disciplinano anche la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, e che riguarda gli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi derivanti dagli accertamenti.
In particolare, in caso di dichiarazioni non corrispondenti alla situazione di fatto, la normativa prevede la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
L’Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.
Riferimenti normativi:
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Legge anagrafica n. 1228 del 1954
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DPR 223 del 1989
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DLgs n. 286 del 27 luglio 1998
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DLgs n. 30 del 06 febbraio 2007
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Decreto Legge 09 febbraio 2012 n 5
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Legge n. 35 del 4 aprile 2012
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Art. 5 D.L. n. 47 del 28 marzo 2014
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Legge n. 80 del 23 maggio 2014