data aggiornamento 22/09/2016
Regolamento Beni Comuni
Il 30 novembre 2015 il Consiglio Comunale (delibera CC n. 86) ha approvato il Regolamento sui beni comuni che disciplina “le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.
L’idea di promuovere uno strumento che disciplina la collaborazione tra i cittadini attivi e l’amministrazione ha radici nella seconda metà degli anni Novanta, con la nascita di numerose esperienze, molte delle quali legate alla spinta innovativa delle iniziative promosse dalla Comunità Europea, orientate da un approccio integrato, intersettoriale e dalla partecipazione dei cittadini alla costruzione e all’attuazione delle politiche pubbliche.
Il Regolamento, in sintonia con quello approvato nel 2014 dalla Città di Bologna, aiuta a sistematizzare ed articolare in modo stabile le numerose esperienze di collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio e semplifica i rapporti tra cittadini attivi e amministrazione, grazie all’introduzione del Patto di Collaborazione. Con questo nuovo strumento gli abitanti di Poggibonsi possono stringere con la Città accordi per la realizzazione di azioni di cura e gestione di beni comuni urbani, stabilendo insieme le modalità di progettazione, di gestione e di monitoraggio degli interventi.
Di seguito l'articolato del Regolamento (scarica la versione completa in pdf)
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.
2. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Poggibonsi nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dalla cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani.
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune di Poggibonsi e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani.
f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani.
g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione.
h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero, trasformazione, dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione.
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
Articolo 3 - Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
b) Pubblicità e trasparenza: l’Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
c) Responsabilità: l’Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.
f) Sostenibilità: l’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
g) Proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
i) Informalità: l’Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
j) Autonomia civica: l’Amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
k) Prossimità e territorialità: l’Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.
Articolo 4 - I cittadini attivi
1. L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.
Articolo 5 - Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
k) la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
a) la cura occasionale;
b) la cura costante e continuativa;
c) la gestione condivisa occasionale;
d) la gestione condivisa costante e continuativa;
e) la rigenerazione temporanea;
f) la rigenerazione permanente.
2. La collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
c) realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 7 - Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Con determinazione del Segretario Generale, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, viene istituito un Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione. Il Gruppo di lavoro, per l’esame di specifiche proposte di collaborazione, può avvalersi dei dirigenti di altri Settori competenti in relazione alle materie oggetto della collaborazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. La manifestazione dell’assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
a) il patto rientri nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 8;
b) il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all’articolo 9;
c) il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell’articolo 10.
Articolo 8 - Collaborazioni ordinarie
1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene definito l’elenco delle collaborazione ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi a favore dei cittadini attivi, individua gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.
3. I cittadini attivi possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al patto di collaborazione.
4. Il Dirigente, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione
della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, stipula il patto di collaborazione.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
Articolo 9 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l’Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
2. Il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi. L’avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell’avviso, viene effettuata dal Gruppo di lavoro che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L’eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del Dirigente competente.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l’Ufficio competente e il Gruppo di lavoro.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.
Articolo 10 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell’elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all’articolo 8, nella consultazione pubblica di cui all’articolo 9 o nell’elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all’articolo 14.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Gruppo di lavoro, che svolge l’attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.
3. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Dirigente competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l’Ufficio competente e il Dirigente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
6. Il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il Dirigente competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 9.
8. L’attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l’Ufficio competente, il Gruppo di lavoro e i cittadini attivi.
9. Il patto di collaborazione viene stipulato dal Dirigente competente.
Articolo 11 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici
1. La Giunta Comunale individua periodicamente, nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa.
CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
1. Le azioni e agli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall’articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
9. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
10. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’art. 838 Codice Civile.
11. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 13 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
1. Ai sensi dell’articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell’ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone così come specificato nel Regolamento COSAP dell’Ente in quanto attività assimilabili a quelle svolte per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
Articolo 14 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all’articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento ai cittadini attivi di dipendenti comunali nell’ambito delle mansioni loro assegnate
Articolo 15 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti collaborazione.
2. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. Tali vantaggi dovranno essere sottoposti ad una valutazione da parte dell’Amministrazione in termini di costo/beneficio al fine di produrre risparmi e liberare risorse da utilizzare per altri interventi.
Articolo 16 - Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.
Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi nel rispetto della normativa vigente.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 18 - Comunicazione collaborativa
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 20 - Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi si impegnano a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fomite dal Comune circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi i dispositivi di protezione individuale occorrenti
3. i legali rappresentanti delle associazioni assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
Articolo 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l’amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l’amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.
Articolo 22 - Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 23 - Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
Articolo 24 - Entrata in vigore e sperimentazione
1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale viene istituita una Commissione per verificare l’attuazione del presente regolamento e valutare la necessità di adottare interventi correttivi. Ai lavori della Commissione possono essere invitati rappresentati dei cittadini attivi.
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
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